Far usufruire degli sconti
Ospedali e cliniche sono tenuti a trasmettere gli sconti al 100% agli assicurati. Aderendo alla Convenzione tra H+, tarifsuisse, HSK e CSS relativa alla deroga all’obbligo di far usufruire di sconti i debitori della rimunerazione ai sensi dell’art. 56 cpv. 3bis LAMal, gli ospedali e le cliniche hanno la possibilità di trattenere una parte degli sconti convenuti (max. il 49%). Gli sconti trattenuti devono essere impiegati per migliorare la qualità di trattamento.
Adesione
È possibile aderire alla Convenzione sempre per l’1.1. e occorre notificarlo di volta in volta entro il 30 novembre dell’anno precedente. A tale scopo occorre inoltrare il modulo di adesione integralmente compilato e se del caso il modello compilato per il calcolo dello sconto forfettario all’indirizzo vith[at]hplus[dot]ch.
Possibili misure di miglioramento della qualità
Gli sconti trattenuti devono essere impiegati per l'attuazione di misure di miglioramento della qualità riconosciute (MMQ) ai sensi della Convenzione sulla qualità secondo l’art. 58a LAMal. L’attuazione di MMQ obbligatorie (attualmente CIRS) non può essere finanziata con sconti.
Rilevamenti dei dati
Sempre per il 30 aprile, gli ospedali e le cliniche forniscono i dati seguenti al segretariato centrale di H+:
- calcolo del tasso di sconto forfettario per l’anno successivo, se del caso
- totale sconti trattenuti l’anno di valutazione
- quota parte di sconti trattenuti per assicuratore (è possibile un calcolo approssimativo)
- indicazione delle MMQ attuate nell'anno di valutazione, compresi costi di attuazione
Dal 2026 il rilevamento dei dati dovrà avvenire tramite info-ospedali.ch.
Valutazione
La scuola universitaria professionale di Berna effettua una valutazione indipendente basata sui dati.