L’UFSP pubblica i tassi di approvvigionamento regionali per specializzazione medica

L’Ordinanza del DFI sulla determinazione dei tassi di approvvigionamento regionali per specializzazione medica nel settore ambulatoriale entra in vigore il 1° gennaio 2023. Essa concretizza sia l’art. 55a LAMal sia l’Ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (Ordinanza sui numeri massimi) del 23 giugno 2021.

Nella sessione estiva 2020 il Parlamento ha deciso una nuova soluzione di legge a tempo indeterminato per la limitazione delle autorizzazioni dei medici che fatturano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (art. 55a LAMal). Dal mese di luglio 2021 i Cantoni possono decidere autonomamente per quali specializzazioni mediche o regioni vogliono limitare il numero di medici tramite la determinazione di cosiddetti numeri massimi. Il Consiglio federale ha stabilito i criteri e i principi metodologici in merito nell’Ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale. Spetta ai Cantoni calcolare i numeri massimi. Fino alla fine del mese di giugno 2023 vige una regolamentazione transitoria (art. 9 dell’Ordinanza sui numeri massimi).

L’UFSP ha ora pubblicato i tassi di approvvigionamento necessari per la determinazione dei numeri massimi per specializzazione medica (art. 1 in combinazione con l’art 3 dell’Ordinanza sui numeri massimi). I tassi di approvvigionamento sono derivati basandosi su un’analisi dell’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) in collaborazione con l’Istituto di consulenze di economia politica (BBS).  H+ era membro del gruppo di esperti per l’elaborazione del modello per la derivazione dei tassi di approvvigionamento. Nonostante ripetuti interventi, le critiche sulla validità del modello sono rimaste perlopiù inascoltate.

Spetta ora ai Cantoni, in base a tale modello, determinare i numeri massimi di medici specializzati da autorizzare. Ciò significa che per il momento i membri di H+ non hanno bisogno di agire. I fornitori di prestazioni (nei Cantoni corrispondenti) saranno direttamente interessati soltanto quando, a causa dei numeri massimi definiti e definitivamente emanati dai Cantoni, le nuove autorizzazioni in determinate specializzazioni mediche verranno limitate o del tutto impedite.

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