Sono in vigore le prime misure per il contenimento dei costi: gli assicurati devono ottenere una copia della fattura

In data 3 dicembre il Consiglio federale ha deciso in merito all'entrata in vigore di prime misure per il contenimento dei costi. Dal 1° gennaio 2022 i fornitori di prestazioni sono, fra l’altro, tenuti a inviare agli assicurati una copia della fattura per trattamenti ambulatoriali e stazionari.

Le prime misure per il contenimento dei costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale in occasione della propria seduta del 3 dicembre 2021. Tali misure riguardano pure le disposizioni sulla copia della fattura per gli assicurati. Non cambia nulla per quanto concerne la competenza in merito alla trasmissione della copia della fattura, finora disciplinata a livello di ordinanza. L’obbligo da parte dei fornitori di prestazioni di trasmettere la copia della fattura è ora tuttavia disciplinato a livello di legge. Con questa modifica il Parlamento intendeva precisare la regolamentazione esistente e creare la possibilità di sanzionare dimenticanze in tal senso (cfr. art. 59 LAMal).

Le formulazioni sono state precisate
La formulazione finora in vigore dell’art. 59 cpv. 4 OAMal non era del tutto coerente, visto che l’obbligo del fornitore di prestazioni a trasmettere la copia della fattura non vale solamente se «gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l’assicuratore è il debitore della rimunerazione», bensì pure se è così previsto dalla legge (cfr. a tal proposito art. 42 cpv. 2 secondo periodo LAMal per cure ospedaliere). L’obbligo del fornitore di prestazioni di trasmettere la copia della fattura con il sistema del terzo pagante è ora stato precisato a livello di legge. In cambio è stato stralciato l'art. 59 cpv. 4 OAMal. Con la regolamentazione della competenza a livello di legge è possibile infliggere sanzioni contro i fornitori di prestazioni, se questi ultimi non adempiono al proprio obbligo legale di inviare la copia della fattura agli assicurati. Le disposizioni concernenti le sanzioni sono contenute nell'art. 59 cpv. 1 e 3.

H+ raccomanda ai propri membri l’attuazione della legge
Dal 1° gennaio 2022 gli ospedali e le cliniche sono tenuti per legge a inviar al paziente una copia della fattura. Tale obbligo vale per il settore ambulatoriale e per quello stazionario. Sulla base della nuova elaborazione della legge, è ora possibile sanzionare le violazioni di tale obbligo con una multa. L’unico modo per liberarsi di tale obbligo è concordare con l’assicuratore che sia quest’ultimo a inviare la copia della fattura al paziente.

H+ raccomanda a tutti i membri di attuare la nuova legge e di inviare ai pazienti una copia della fattura o stipulare accordi corrispondenti con gli assicuratori.

Nel corso del dibattito parlamentare H+ si è sempre adoperata affinché i fornitori di prestazioni non debbano inviare copia della fattura agli assicurati, visto che per gli istituti ciò comporta in parte costi notevoli; rispettivamente, H+ aveva proposto altre soluzioni, ad esempio tramite la cartella informatizzata del paziente CIP. Purtroppo non è stato possibile convincere il Parlamento ad adottarle. Per questo motivo appare assurdo che una misura decisa nell’ambito delle misure di contenimento dei costi porterà a un ulteriore innalzamento dei costi. Costi che, nota bene, poi nessuno pagherà.

Panoramica dei nuovi articoli

LAMal
Art. 42 cpv. 3, terzo - quinto periodo

...  Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni trasmette all’assicurato, senza che questi debba farne richiesta, una copia della fattura inviata all’assicuratore. Il fornitore di prestazioni e l’assicuratore possono convenire che tale trasmissione incomba all’assicuratore. La trasmissione può avvenire anche per via elettronica. In caso di cura ospedaliera, l’ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e quella dell’assicuratore Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 59 cpv. 1
Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali, o le disposizioni della presente legge sulla fatturazione (art. 42), sono inflitte sanzioni.

 Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualità, le sanzioni consistono:

c. nella multa sino a 20 000 franchi; nonché

Art. 59 cpv. 3
Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

  1. la mancata trasmissione delle copie delle fatture agli assicurati nel sistema del terzo pagante conformemente all’articolo 42;
  2. il fatto di emettere ripetutamente fatture incomplete o non veritiere.

OAMal: Art. 59 cpv. 4
L’articolo è stato stralciato.

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Anne-Geneviève  Bütikofer

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