REKOLE®: Dal 2023 il caso tariffale sarà la più piccola delle unità registrabili

Dal 2023 il caso tariffale ai sensi della definizione di SwissDRG sarà considerato la più piccola delle unità registrabili vincolante della contabilità analitica secondo REKOLE®. Dal 1° gennaio 2022 la regola per la riammissione dopo trasferimento nella riabilitazione sarà adeguata in modo da corrispondere al caso tariffale di SwissDRG.

Al momento dell’introduzione del manuale REKOLE® nel 2005, il caso amministrativo è stato definito quale più piccola delle unità registrabili nella contabilità analitica. Quando nel 2012 la SwissDRG ha introdotto il sistema dei forfait per caso, ha definito il caso tariffale che corrisponde alla più piccola unità di calcolo nella somatica acuta. In seguito, il caso tariffale è stato definito anche in psichiatria e riabilitazione.

Oggi le differenze – anche se minime – tra le due definizioni (nella maggior parte dei casi il caso tariffale è identico a quello amministrativo) generano un dispendio amministrativo troppo elevato, soprattutto nei settori riabilitazione e psichiatria. Nel sistema sanitario svizzero inoltre, per la prima volta, per i tre grandi settori stazionari, vale a dire somatica acuta, riabilitazione e psichiatria, è stato raggiunto un consenso in merito a una definizione del caso tariffale a livello nazionale.

Comitato di H+: adottare in modo vincolante il caso tariffale
Il Comitato di H+ ha dunque deciso di riprendere in maniera vincolante il caso tariffale definito dalla SwissDRG quale più piccola delle unità registrabili nella contabilità analitica secondo REKOLE®. In tal modo le regole vigenti per il caso amministrativo, come descritte nel manuale REKOLE®, saranno applicate su base volontaria.

Questo cambiamento di paradigma entrerà in vigore in data 1.1.2023 e dall’1.1.2024 sarà rilevante per la certificazione per REKOLE®. Per equiparare già dal 1° gennaio 2022 il caso amministrativo al caso tariffale nella riabilitazione, la clinica di riabilitazione in caso di ritrasferimento del paziente nell’ospedale acuto deve tenere aperto il caso amministrativo non più per 14, bensì per 18 giorni (capitolo 9.7.5 «Riammissione dopo un trasferimento», manuale REKOLE®).

Per i dettagli rinviamo alle decisioni REK sul nostro sito web.

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