Molestie sul posto di lavoro – obbligo di tutela dei datori di lavoro

Il sondaggio sulle molestie sessuali svolto dalla Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV) nel 2020 ha avviato la questione. I datori di lavoro hanno un obbligo di tutela, affinché nessuno debba subire molestie sessuali sul posto di lavoro. Se il datore di lavoro non ottempera a tale obbligo di tutela ne possono derivare per lui conseguenze di diritto penale.

I datori di lavoro sono responsabili affinché donne e uomini sul posto di lavoro non subiscano molestie sessuali, né da superiori, né da collaboratori o da terzi, quali ad esempio clienti, pazienti, fornitori. Le basi legali che lo prescrivono sono diverse, ad esempio la legge sulla parità dei sessi (art. 4, art. 5 cpv. 3), il diritto delle obbligazioni (art. 328 cpv. 1, che menziona in modo specifico le molestie sessuali), la legge sul lavoro (art. 6 cpv. 1) e le disposizioni concernenti il diritto del personale delle imprese. Un obbligo accresciuto di tutela vige per i giovani di età inferiore ai 18 anni (legge sulla protezione della gioventù).

La prevenzione nelle imprese
La direzione è responsabile della prevenzione all’interno dell’impresa. In una causa giudiziaria l'assenza di specifiche misure preventive può costare caro, da cui l'esigenza di soddisfare i seguenti tre capisaldi in materia di prevenzione:

  • informare le collaboratrici e i collaboratori sul significato di molestie sessuali;
  • affermare il principio della tolleranza zero per le molestie sessuali in seno all'impresa;
  • designare le persone cui possono rivolgersi le collaboratrici e i collaboratori che subiscono molestie sessuali.

Scheda informativa ad uso interno

Nel migliore dei casi tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori vengono informati tramite una scheda informativa che includa almeno i seguenti punti:

  • una dichiarazione da parte della direzione per affermare il principio della tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali sul posto di lavoro;
  • una definizione di molestie sessuali;
  • il sostegno offerto alle dipendenti e ai dipendenti che si sentono vittime di molestie;
  • l'elenco delle sanzioni previste a carico della persona molestatrice.

Interlocutori: discrezione e competenza
Le donne e gli uomini vittime di molestie sessuali devono potersi rivolgere a una persona di fiducia che tratti con serietà e riservatezza il problema e sappia fornire aiuto. Gli interlocutori informano le persone coinvolte sui loro diritti e sulle possibilità per difendersi dalle molestie sessuali.

Servizi di contatto
Sono disponibili numerosi servizi a cui rivolgersi e buoni siti web. Sul sito web dell’ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU sono disponibili numerosi documenti e informazioni utili.

Nella Svizzera romanda la FHV ha avviato una campagna con la quale dal 23 marzo 2022 le dodici istituzioni della FHV stanno mobilitando con il motto «Nous pouvons toutes et tous agir» (Possiamo agire tutte e tutti).

Nella Svizzera tedesca inoltre è presente il servizio www.belaestigt.ch (in tedesco). Quest’ultimo fornisce indicazioni per le persone che subiscono molestie, il relativo contesto e i datori di lavoro e gestisce un elenco con diversi servizi di riferimento per ogni Cantone. Le consulenze online hanno luogo in diverse lingue.

Cosa sono le molestie sessuali?
Le molestie sessuali risultano sempre indesiderate per una delle parti. Si tratta in tal caso di un atto lesivo – e spesso di abuso di potere. Le molestie sessuali di solito per le persone che le subiscono sono legate alla sensazione di pudore e spesso, visto che faticano a presentare delle prove, hanno difficoltà a trovare qualcuno che crede alle loro affermazioni.

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