L’UFSP informa: condizioni perché sussista l’obbligo di prestazione nell’impianto trans-catetere di valvola aortica (TAVI)

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stabilisce i criteri perché sussista l’obbligo di prestazione per l’impianto trans-catetere di valvola aortica (TAVI). Ciò è dovuto al fatto che l’UFSP dispone di informazioni secondo cui il TAVI da diversi anni è impiegato in misura notevole senza che rientri nell’obbligo di prestazione ed è ciò nonostante rimunerato dagli assicuratori malattia nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Dal 1° luglio 2013 la prestazione impianto trans-catetere di valvola aortica (TAVI) è stata inserita nell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre) quale prestazione in valutazione nelle persone ad alto rischio operatorio e persone inoperabili. Si tratta di un’alternativa mininvasiva alla sostituzione valvolare aortica chirurgica (SAVR) a cuore aperto nelle persone con stenosi della valvola cardiaca. L’obbligo di prestazione per il TAVI è stato adeguato dal 1° luglio 2020 sulla base delle categorie di rischio operatorio:

  • quando si tratta di persone non operabili e ad alto rischio sussiste definitivamente l’obbligo di prestazione a tempo indeterminato per il TAVI
  • quando si tratta di persone con rischio medio vale ora l’obbligo di prestazione «in valutazione», limitatamente fino a metà 2023
  • quando si tratta di persone con rischio basso il TAVI rimane escluso dall’obbligo di prestazione.

L’UFSP dispone di informazioni secondo cui il TAVI da diversi anni è impiegato in misura notevole senza che rientri nell’obbligo di prestazione ed è ciò nonostante rimunerato dagli assicuratori malattia nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Per migliorare l’osservanza della regolamentazione concernente l’obbligo di prestazione e ridurre al minimo il carico dell’AOMS dovuto a costi inammissibili, l’UFSP desidera attirare l’attenzione dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori malattie, con riferimento alla fatturazione, sul fatto che perché i costi del TAVI vengano assunti dall’AOMS le condizioni stabilite nell’OPre, allegato 1, vanno applicate da subito e documentate. Se non sono adempiute le condizioni per un’assunzione dei costi da parte dell’AOMS, i fornitori di prestazioni devono informare i pazienti o gli assicurati prima dell’intervento del fatto che l’AOMS non se ne assumerà i costi.

Per ulteriori ragguagli e informazioni rinviamo allo scritto dell’UFSP alla voce «documenti» (disponibile unicamente in D e F).

Contatto

Christoph  Schöni

Christoph Schöni

031 335 11 30
e-mail