Modifiche OAMal relative ai criteri di autorizzazione e alla pianificazione ospedaliera

In data 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha approvato il diritto esecutivo relativo alla revisione LAMal concernente l’«autorizzazione dei fornitori di prestazioni».  Esso contiene i nuovi requisiti di qualità per l’autorizzazione di tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale, per cui in futuro saranno responsabili i Cantoni. La modifica contiene inoltre la nuova regolamentazione relativa alla limitazione delle autorizzazioni. In aggiunta sono stati approvati requisiti uniformi posti alla pianificazione ospedaliera per incrementare la qualità delle cure nel settore stazionario e contenere i costi.

In futuro, i Cantoni stessi potranno decidere se vogliono limitare il numero di medici per alcune specialità mediche o in determinate regioni. I relativi criteri e i principi metodologici sono ora stati fissati nell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): la definizione di tali numeri massimi si basa sulla determinazione del corrispondente tasso di approvvigionamento regionale. L’Ordinanza contiene pure i nuovi requisiti di qualità per l’autorizzazione di tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale, della quale in futuro saranno responsabili i Cantoni. Chi conosce bene il progetto si accorge che manca la nuova ordinanza per un registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale che pure faceva parte della consultazione. Il Consiglio federale si occuperà di tale ordinanza in un secondo momento.

Esso ha invece approvato pure i requisiti uniformi posti alla pianificazione ospedaliera (derivanti dal pacchetto della modifica OAMal-I), per incrementare la qualità delle cure nel settore stazionario e contenere i costi. Tale procedura potrebbe far credere che il Consiglio federale stesso tra non molto non disporrà più di una visione generale delle numerose revisioni LAMal. Affinché voi possiate vederci chiaro, H+ vi mette a disposizione le spiegazioni, appositamente redatte, relative al diritto esecutivo sopra menzionato.

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