Finanziamento delle cure

La Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure è stata decisa dal Parlamento nel 2008 e messa in vigore dal Consiglio federale nel 2011. Da allora l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve fornire un contributo alle prestazioni di cura, fisso e differenziato a seconda del dispendio di tempo. Nell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre) il Dipartimento degli interni stabilisce l’entità di tali contributi. I pazienti si assumono al massimo il 20% delle quote più elevate dell’assicurazione. L'importo rimanente è assunto dall’ente pubblico (Cantone o Comune).

Il Consiglio federale ha riconosciuto che, al momento dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento sul finanziamento delle cure, il contributo degli assicuratori malattie alle prestazioni di cura era più basso di 83 milioni di franchi e ora deve essere adeguato. La relativa modifica d’ordinanza entrera in vigore il 1° gennaio 2020.

La legge disciplina anche le degenze extracantonali in case di cura (nuovo articolo 25a cpv. 5 LAMal, in vigore dall'1.1.2019) . Secondo tale nuovo articolo la determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l’assicurato è domiciliato. (Cantone di provenienza). Il Cantone di provenienza determina le disposizioni, a condizione che possa anche offrire all'assicurato un posto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio e sul proprio territorio. Se ciò non dovesse essere il caso, per il finanziamento residuo valgono le disposizioni del Cantone di ubicazione della casa di cura. Tale finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in questione sono garantiti senza limiti di tempo.

È necessaria inoltre una revisione totale della legge con i seguenti valori di riferimento: criteri unitari a livello svizzero per una regolamentazione del finanziamento dei costi residui da parte dell'ente pubblico, un adeguamento regolare dei contributi AOMS all'evoluzione dei costi e una remunerazione migliore del finanziamento delle cure acute e transitorie.

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