Revisione dell'Ordinanza sull'IVA

L'art. 38b cpv. 1 lett. c del progetto prevede di escludere unicamente ospedali pubblici dall'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di formazione e di ricerca. Non è comprensibile per quale motivo non vengano trattati in egual modo ed esentati dall'imposta tutti gli ospedali, le cliniche e gli istituti di cura che forniscono tali prestazioni.
L'art. 38b cpv. 1 lett. c OIVA andrebbe dunque riformulata nel modo seguente: «c. ospedali e case di cura, autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell'art. 39 opppure 49a, cpv. 4 LAMal.»